Sentenza Consiglio di Stato 23 giugno 2023, n. 6202

La bonifica “non integrale” del sito è ammessa solo, eccezionalmente, quando una esaustiva ricognizione dimostri la non applicabilità di tutte le possibili soluzioni tecnologiche astrattamente praticabili

Sentenza del Consiglio di Stato 23 giugno 2023, n. 6202

Dall’impianto normativo complessivo della Dgp n. 1072 del 2005 emerge con chiarezza che la procedura di “bonifica con misure di sicurezza” di cui alla lett. f) del comma 1 dell’articolo 2 è species della bonifica “ordinaria” ex lett. e) della medesima disposizione. …

Nella sistematica della disciplina provinciale altoatesina in subiecta materia, in linea con quanto accade in quella nazionale posta dal Dlgs n. 152 del 2006, la bonifica deve, quindi, di regola, tendere alla totale eliminazione delle sostanze inquinanti ovvero alla loro riconduzione sotto i massimi di legge. In questo senso depone anche la Lp 26 maggio 2006, n. 4 che, per quanto di interesse, all’articolo 38, comma 2, stabilisce che “le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno”.

Solo eccezionalmente è, invece, ammessa una bonifica non integrale del sito realizzata attraverso una riduzione delle matrici inquinanti sino a livelli che, pur superiori alle soglie di concentrazione limite, presentano un rischio per ambiente e salute che, sulla base di una specifica analisi, è ritenuto governabile con l’adozione di appositi accorgimenti (le cd. “misure di sicurezza”, ispirate al principio unionale della precauzione ex articolo 191 Tfue ).

La stessa formulazione letterale del più volte richiamato articolo 5 della Dgp n. 1072 del 2005 depone, con chiarezza, nel senso dell’eccezionalità dello strumento della “bonifica con misure di sicurezza” rispetto alla bonifica “ordinaria”. …

Ancorché quella richiesta ai fini dell’articolo 5 non sia un’impossibilità di carattere assoluto ma solo relativo (rispetto, cioè, al parametro delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili), la disposizione prevede, nell’ottica della rigorosa dimostrazione dei presupposti, una rigida procedimentalizzazione della decisione riservata all’amministrazione provinciale a cui non può che corrispondere un puntuale onere di motivazione a carico della P.a.. Onere che, tuttavia, non risulta essere stato adeguatamente assolto nel caso di specie.

In particolare, ritiene il Collegio che la certificazione in deroga dell’intervenuta bonifica con misure di sicurezza non possa limitarsi a prendere atto, come qui accaduto, previa analisi del rischio residuo, dei risultati delle operazioni compiute e del raggiungimento del massimo risultato ottenibile (“sintotico” in linguaggio tecnico) in termini di abbattimento delle sostanze inquinanti a mezzo della tecnologia prescelta. …

Solo ad esito della ricognizione delle tecnologie astrattamente disponibili e dell’individuazione, tra queste, di quelle sostenibili può giungersi a autorizzare, previa valutazione del rischio residuo, la soluzione che consente il maggior abbattimento possibile dei livelli di inquinamento.

Una lettura così rigorosa della disciplina settoriale in parola è l’unica ad apparire in linea con la tutela dei primari valori costituzionali della tutela dell’ambiente e della salute collettiva (articoli 9 e 32 Costituzione) nonché l’unica in grado di evitare che il ricorso allo strumento della “bonifica con misure di sicurezza” possa eventualmente risolversi in una sostanziale elusione della disciplina di legge.

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 23 giugno 2023, n. 6202

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