Sentenza Corte di Cassazione 18 maggio 2023, n. 21187

Danno – significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento del bene nel reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale

Sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 2023, n. 21187

Quanto ai concetti di “compromissione” e “deterioramento”, essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. (Sezione 3, n. 46170 del 2016, S., cit.)

Deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla “distruzione”; non equivalgono, in ultima analisi, a “una condizione di “tendenziale irrimediabilità” che (… ) la norma non prevede”.

Quanto alla natura “significativa” e “misurabile” che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, la sentenza ha ulteriormente precisato che, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, “il termine “significativo” denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti”.

Il deterioramento, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sezione 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sezione 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sezione 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).

Il fatto che ai fini del reato di “inquinamento ambientale” non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono “post factum” non punibile (nel senso che “le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione”, Sezione 4, n. 9343 del 2010, cit.).

È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, c.p.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 2023, n. 21187

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]