Quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, un giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte e risolverla sotto la propria responsabilità
Ordinanza della Corte di Giustizia UE causa C-144_22 del 15 dicembre 2022
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.
Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.
Testo completo dell’Ordinanza della Corte di Giustizia UE causa C-144_22 del 15 dicembre 2022