La violazione di qualunque prescrizione dell’autorizzazione infrange il precetto penale perché esse costituiscono le condizioni necessarie per garantire la corretta gestione dei rifiuti
Sentenza Corte di Cassazione 20 marzo 2023, n. 11552
L’articolo 256, comma 4, Dlgs n. 152 del 2006, sanziona, per quanto qui rileva, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, qualunque esse siano, non operando la fattispecie alcuna distinzione tra prescrizioni relative ai rifiuti e prescrizioni relative ad altro;
La violazione di qualunque prescrizione infrange il precetto penale e ciò sul semplice rilievo che le prescrizioni (tutte) imposte con l’autorizzazione costituiscono le condizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi cui deve essere informata la gestione dei rifiuti (articolo 208, comma 11, Dlgs n. 152 del 2006, che richiama l’articolo 178 stesso decreto);
È infatti la gestione di rifiuti nel suo complesso che costituisce attività di pubblico interesse (articolo 177, comma 2, Dlgs n. 152 del 2006) e che legittima le limitazioni alla libertà dell’iniziativa privata consentite dall’articolo 41, secondo comma, Costituzione;
Dunque è l’intera attività di impresa che rileva, dal suo inizio fino alla sua fine, non sfuggendo alla valutazione di pubblico interesse nemmeno il quomodo ed il quando della sua cessazione (arg. ex articolo 208, comma 11, lettera f, Dlgs n. 152, citato).
Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 20 marzo 2023, n. 11552