La classificazione dei rifiuti delle bonifiche – M.Sanna

La classificazione dei rifiuti delle bonifiche

di Mauro Sanna

Le modalità di classificazione dei rifiuti sono definite dall’Introduzione dell’allegato alla Decisione 2000/532/CE, così come modificato dalla Decisione 2014/955/UE.

I codici EER che competono alle diverse categorie di rifiuti in relazione alla loro origine sono quelli previsti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 ripreso dall’Allegato D del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti che originano dagli interventi di bonifica sono previsti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti in due sottosezioni: una, la sottosezione 17 05 00 comprende il terreno proveniente da siti contaminati che potrà essere classificato come pericoloso o non pericoloso a seconda che contenga o meno le sostanze pericolose ed una seconda sottosezione, la 19 13 00 che comprende invece i rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni anche questi suddivisi in due categorie speculari a seconda che contengano o meno sostanze pericolose.

Come appare evidente dalle stesse definizioni delle due sottosezioni, la sottosezione 17 05 00 si riferisce al terreno proveniente da siti contaminati, mentre la sottosezione 19 13 00 si riferisce ai rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni. I codici della prima sottosezione riguardano il terreno interessato dallo sversamento dei rifiuti, mentre quelli della seconda sottosezione sono quelli relativi ai rifiuti stessi abbandonati nel terreno da bonificare.

La distinzione delle due sottosezioni è del tutto coerente con la normativa ambientale che considera e regolamenta in modo distinto le due situazioni: quella di abbandono dei rifiuti e quella della bonifica del terreno.

Infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica “all’abbandono dei rifiuti, disciplinato invece dalla parte quarta del decreto”, specificatamente dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 che vieta l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo.

La procedura delle bonifiche è invece disciplinata specificatamente e separatamente dall’art. 242 del. D.Lgs. 152/2006.

La disciplina separata delle due situazioni, quella della rimozione dei rifiuti abbandonati e quella della bonifica del terreno dove i rifiuti sono sati abbandonati, risponde alla logica, infatti, non necessariamente l’abbandono di un rifiuto genera una contaminazione della matrice ambientale in senso proprio e richiede quindi una bonifica. Trattandosi però di un rischio possibile di contaminazione, il legislatore ha disposto come regola che i rifiuti abbandonati vadano comunque rimossi, ai sensi dell’art. 192 del. D.Lgs. 152/2006.

L’art. 239, comma 2, lettera a), seconda parte prevede però a complemento della rimozione dei rifiuti abbandonati, che: “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale“.1

Pertanto dalle disposizioni normative risulta evidente che i concetti di inquinamento, ovvero di contaminazione, quello di bonifica e quello di rifiuto, anche se sono strettamente correlati e interdipendenti, sono però distinti l’uno dall’altro.2 3

Nell’intervento di risanamento di un’area oggetto di abbandono di rifiuti, possono essere quindi distinti due momenti: quello iniziale, in cui si procederà alla raccolta dei rifiuti abbandonati, individuabili per caratteristiche e dimensioni, separandoli dal terreno e quello successivo, in cui si procederà, quando necessario, alla decontaminazione del terreno con mezzi appropriati.

Diversi sono perciò, anche se di fatto complementari, le azioni che intervengono nel processo di risanamento di un sito, ed altrettanto vari saranno i rifiuti abbandonati e possibile causa di contaminazione, generati in tale operazione, che potranno corrispondere o meno a seconda delle condizioni del sito a quelli originariamente abbandonati.

I rifiuti di risulta di questa operazione di risanamento, nel caso non abbiano interagito con la matrice ambientale, a causa della loro inerzia e dimensione, potrebbero di fatto aver conservato le caratteristiche iniziali del rifiuto originariamente abbandonato mantenendone così anche la stessa identità.

Diversamente, nel caso in cui il rifiuto abbandonato abbia interagito con la matrice ambientale, esso potrebbe aver perso la sua identità originaria acquistandone una nuova, alterata rispetto alla precedente o comunque promiscua.

La bonifica vera e propria dovrà comunque riferirsi alle diverse matrici ambientali (suolo sottosuolo ed acque sotterranee) che potrebbero risultare eventualmente contaminate a causa dell’abbandono di rifiuti su di esse ed in esse.

Pertanto i rifiuti abbandonati sono da distinguersi dalle matrici ambientali con cui sono venuti a contatto e di cui possono essere la causa della contaminazione. Così come l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, come detto è un evento distinto dalla contaminazione delle matrici ambientali, egualmente anche la rimozione dei rifiuti dall’ambiente è una operazione distinta dalla decontaminazione o bonifica delle matrici ambientali interessate.

Pertanto, una operazione sarà da individuare nella separazione e quindi nella raccolta ed asportazione dei rifiuti dal terreno, mentre un’altra operazione distinta sarà invece la bonifica della matrice terreno contaminato che se necessaria, come detto, sarà comunque successiva alla asportazione dei rifiuti. La bonifica infatti consisterà nel processo di decontaminazione della matrice ambientale stessa che riacquisterà le caratteristiche naturali originarie che possedeva prima di essere contaminata a causa dell’abbandono su di essa o in essa dei rifiuti.

Correttamente, perciò, l’Elenco Europeo dei Rifiuti ha collocato le due tipologie di rifiuti in due sottosezioni distinte:

  • la sottosezione 17 05 00 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
  • la sottosezione 19 13 00 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda.4

Quindi, al terreno residuo proveniente da siti contaminati, costituente la matrice ambientale contaminata, competerà il codice EER 17 05 03* terra e rocce, se contenenti sostanze pericolose ed il codice EER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* nel caso non contengano sostanze pericolose.

Diversamente, i rifiuti che sarà possibile separare mediante selezione, cernita, vagliatura, filtrazione o semplice asportazione per raccolta dalla matrice ambientale interessata, saranno i rifiuti ottenuti dalle operazione di bonifica da classificare come rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, distinti con codice EER 19 13 01* quando contengono sostanze pericolose o con codice EER 19 13 02 quando non ne contengano, almeno che essi non mantengano le stesse caratteristiche identitarie che avevano al momento dell’abbandono, in questo caso, a tali rifiuti competerà il codice EER originario, cioè quello che spetta ai rifiuti sulla base della loro origine. Anche per questi rifiuti, quando essi non siano individuati con un codice assoluto ma con codice speculare, il codice che gli compete dovrà essere individuato sulla base delle caratteristiche del rifiuto individuando le sostanze in esso presenti.

I rifiuti abbandonati, qualora abbiano mantenuto le stesse caratteristiche identitarie che avevano al momento dell’abbandono, saranno individuati nell’Elenco Europeo dei Rifiuti sulla base delle attività industriali da cui hanno avuto origine; ad esempio, i rifiuti provenienti dalla metallurgia termica dell’alluminio, saranno classificati con gli EER della sottosezione 10 03 00 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio, quelli provenienti dall’industria del ferro e dell’acciaio, con gli EER della sottosezione 10 02 00 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio, quelli provenienti dalle centrali termiche ed altri impianti termici, con gli EER della sottosezione 10 01 00 Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici.

In un determinato sito si potranno quindi avere:

  • rifiuti costituiti da terreno propriamente detto
  • rifiuti costituiti dalla terra contaminata con le sostanze cedute dai rifiuti industriali
  • rifiuti di origine industriale identificabili
  • rifiuti di origine industriale separati e non identificabili

dove, ai rifiuti costituiti dal terreno propriamente detto e dalla terra contaminata competerà il codice EER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*, nel caso non contengano sostanze pericolose, o EER 17 05 03* nel caso contengano sostanze pericolose e i rifiuti di origine industriale identificabili saranno classificati con i codici che gli competevano per origine.

Il codice EER 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose o in alternativa 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi d quelli di cui alla voce 19 13 01, quando ne ricorressero le condizioni di non pericolosità, sarà quindi assegnato unicamente ai rifiuti solidi separati e non identificabili. Questo codice è infatti da considerare un vero codice residuale, generico e aspecifico, applicabile ai rifiuti separati non identificabili ma non alla terra stessa, a cui come detto compete invece, a seconda delle sue caratteristiche, il codice EER 17 05 03* nel caso contenga sostanze pericolose o il codice EER 17 05 02 nel caso non contenga sostanze pericolose.

Nel caso comunque che i rifiuti originari raccolti siano sottoposti a trattamento e perciò i rifiuti successivamente smaltiti o recuperati non siano i rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni ma i rifiuti generati dai trattamenti applicati, ad essi sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti dovranno competere i codici EER della sezione dell’elenco 19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamenti di rifiuti, ed in particolare, a seconda dei trattamenti subiti, quelli delle seguenti sottosezioni:

19 02 00 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 03 00 Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 05* rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 12 00 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Una classificazione fatta senza tenere conto delle precedenti considerazioni condurrebbe all’applicazione di codici errati sia per quanto riguarda la scelta del codice EER fatta sulla base dell’origine del rifiuto che per l’assenza di una caratterizzazione completa che evidenzi la presenza o meno di sostanze pericolose indispensabile per la corretta assegnazione del codice speculare che compete al rifiuto. Una tale errata classificazione comporterebbe anche una non corretta gestione dei rifiuti trattati ed in particolare un loro smaltimento o recupero improprio tale da poter generare un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica.


  1. D.Lgs. 152/2006 – Art. 192 (Divieto di abbandono) 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.↩︎
  2. D.Lgs. 152/2006 – Titolo V – Bonifica di siti contaminati Art. 239 (Principi e campo di applicazione) 1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. 2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;↩︎
  3. D.Lgs. 152/2006 – Titolo V – Bonifica di siti contaminati Art. 240 (Definizioni) 1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono: (…) d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;↩︎
  4. La sottosezione 17 05 00 17 05 00 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 La sottosezione 1913 00 19 13 00 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi d quelli di cui alla voce 19 13 01 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07↩︎
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