La L.R. Lazio n. 45/1998 non impone necessariamente ed esclusivamente a carico dell’Arpa la competenza a formulare parere preventivo rispetto alle ordinanze “ambientali”.
Sentenza del Tar Lazio 16 febbraio 2023, n. 2789
… il provvedimento gravato opera dichiaratamente in deroga all’articolo 208 del Dlgs n. 152/2006 e all’articolo 19 della Lr 27/1998 — oltre che al principio della prossimità dello smaltimento e del recupero dei rifiuti urbani indifferenziati -, il Collegio ritiene sussistenti quelle situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente che legittimano, da parte della Regione Lazio, l’esercizio del potere di ordinanza ex articolo 191 del Dlgs n. 152/2006, quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti con la finalità di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. …
… Deve pertanto ritenersi effettiva l’impossibilità di fronteggiare l’emergenza rifiuti con gli strumenti ordinari, anche perché la possibilità per l’amministrazione regionale di poter provvedere altrimenti risulta solo dedotta ma non provata in giudizio.
Quanto, poi, alla contestata violazione dell’articolo 191 comma 3 del Dlgs n. 152/2006 (che richiede, appunto, il preventivo “parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”), si osserva che la l.r n. 45/1998 (cfr. articolo 3) non impone necessariamente ed esclusivamente a carico dell’Arpa, a differenza di quanto accade per i procedimenti di Via e di Aia, la competenza a formulare l’attività istruttoria o a formulare parere preventivo rispetto alle ordinanze “ambientali”.
Testo completo della Sentenza del Tar Lazio 16 febbraio 2023, n. 2789