Sentenza Consiglio di Stato 8 febbraio 2023, n. 1397

Danno ambientale e contaminazione del sito sono due nozioni distinte dove, la prima contiene la seconda senza esaurirsi in essa e non sono concetti sovrapponibili

Sentenza del Consiglio di Stato 8 febbraio 2023, n. 1397

… l’interpretazione proposta … trova oggi un’autorevole smentita in quanto statuito dalla ricordata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019 che, in tema di obblighi di bonifica ha espressamente riconosciuto la loro addebitabilità al responsabile anche nel caso di eventi/fattori causali risalenti ad un periodo precedente l’introduzione nel nostro ordinamento degli obblighi di bonifica: “La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico, ove gli effetti dannosi dell’inquinamento permangano al momento dell’adozione del provvedimento. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 22 ottobre del 2019.

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… l’intervenuta abrogazione della lettera i) dell’articolo 303 del Dlgs 152 del 2006 – che escludeva l’applicazione della disciplina in tema di danno ambientale alle situazioni di inquinamento a far data dal 2013 – dimostrerebbe, secondo l’appellante, l’avvenuta estensione dell’intero istituto del danno ambientale e della sua disciplina, anche alle operazioni di bonifica disciplinate dal Titolo V della Parte IV, ivi compresa la prescrizione trentennale prevista in relazione ai fattori causali del primo, con conseguente inopponibilità alla società appellante di fatti risalenti a quaranta anni prima. … la lettura si fonda sull’erroneo presupposto che il danno ambientale di cui all’articolo 298 e ss. del Codice dell’ambiente e contaminazione di cui agli articoli 239 e ss. del medesimo Codice, siano concetti sovrapponibili. …

… l’articolo 303, in materia di esclusioni, precisa specificamente che la Parte sesta del decreto (e solo questa parte) non si applichi alle fattispecie che la stessa disposizione provvede ad individuare. Tra le stesse, la norma ricomprende per l’appunto il caso del danno “in relazione al quale siano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato”, evidentemente riferendolo all’istituto di cui agli articoli 298 e ss. cod. ambiente, ma non alla contaminazione del sito ed alla sua successiva bonifica di cui agli articoli 242 e ss. stesso testo. Da ciò inevitabilmente consegue, allora, che quando la contaminazione è accertata, anche se sia dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste dal Titolo V della Parte IV, la cui operatività, come si osservava, non è punto esclusa dalla disposizione in esame. …

… danno ambientale e contaminazione del sito sono due nozioni distinte e che, soprattutto, la prima contiene la seconda senza esaurirsi in essa. L’effetto dell’abrogazione della lettera i) articolo 303 Dlgs152/2006 è infatti che le procedure per la riparazione del danno ambientale potranno essere attivate anche rispetto a siti che, nonostante siano bonificati, presentino ancora delle criticità connesse a deterioramenti nell’ambiente che rendano necessarie attività di ripristino ambientale.

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Il motivo in analisi trova diretta smentita in quanto ritenuto dalla citata Adunanza plenaria n. 10 del 2019 pronunciatasi su di una fattispecie molto simile. L’organo nomofilattico, dopo aver premesso che la responsabilità per danno ambientale in quanto fatto illecito era già presente nella giurisprudenza sin dagli anni ’70, e dunque ben prima che, col Dlgs n. 22 del 1997 venisse introdotto l’istituto della bonifica, e precisato altresì che – in contrario a quanto ritenuto in appello— vi è un rapporto di continuità normativa tra l’articolo 17 del Dlgs 22 citato e l’articolo 2043 del C.c. per la comune funzione ripristinatoria-reintegratoria dei due istituti, ha precisato che “può ritenersi pacifico che le misure introdotte nel 1997, ed ora disciplinate dagli articoli 239 e ss. del Codice di cui al Dlgs n. 152 del 2006 , hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, nelle quali è assente ogni matrice di sanzione rispetto al relativo autore. …

… “la bonifica può essere ordinata a condizione che vi sia una situazione di inquinamento ambientale e che possa essere rimossa dal soggetto responsabile….(ciò implica NdR) il carattere permanente del danno ambientale, perdurante cioè fintanto che persista l’inquinamento (secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita da Cassazione civile, III, 19 febbraio 2016, n. 3259, 6 maggio 2015, n. 9012; nel medesimo senso può essere richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tra cui si segnala la sentenza della VI Sezione del 23 giugno 2014, n. 3165 ). … l’autore dell’inquinamento, potendovi provvedere, rimane per tutto questo tempo soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme di legge nel frattempo intervenuta: e quindi dall’originaria obbligazione avente ad oggetto l’equivalente monetario del danno arrecato, o in alternativa alla reintegrazione in forma specifica ex articolo 2058 Codice civile, poi specificato nel “ripristino dello stato dei luoghi” ai sensi del più volte richiamato articolo 18, comma 8, legge n. 249 del 1986, fino agli obblighi di fare connessi alla bonifica del sito secondo la disciplina attualmente vigente.”

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… già la Corte Costituzionale, con la sentenza del 31 dicembre 1987, n. 641 aveva ritenuto che il danno risarcibile per l’illecito ambientale “è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l’alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici”; e si precisa che l’ambiente, benché non sia “un bene appropriabile”, nondimeno “si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo” che corrisponde ai costi dell’azione pubblica di conservazione e tutela…. Il tutto consentendo di dare all’ambiente e quindi al danno ambientale un valore economico”.

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 8 febbraio 2023, n. 1397

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