Sentenza Corte di Cassazione del 3 agosto 2022, n. 30582

Anche l’intermediario ha l’onere di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento e quindi anche su tale soggetto grava la responsabilità del traffico illecito di rifiuti

Sentenza Corte di Cassazione del 3 agosto 2022, n. 30582

… La definizione di “intermediario”, nel contesto dell’attività di gestione dei rifiuti, è stata introdotta a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/Ce tramite il Dlgs 205/2010; diretta conseguenza di tale innovazione normativa è stata l’apertura delle iscrizioni alla Categoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali, dedicata a “Intermediari e commercianti senza detenzione”.

Ai sensi della disposizione di legge sopra citata, può considerarsi “intermediario” “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”. A fronte di una definizione così ampia, che comprende anche il caso in cui tali soggetti non acquisiscano la materiale disponibilità dei rifiuti, è evidente che rientri in tale categoria anche l’attività di chi si limiti a porre in contatto il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale.

Da tale quadro normativo è possibile evincere che l’intermediario senza detenzione di rifiuti sia una figura tenuta a individuare i soggetti dotati dei titoli abilitativi (autorizzazioni degli impianti, iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori) necessari a gestire i rifiuti dei produttori. Egli, gestendo rapporti commerciali con più impianti di recupero e/o smaltimento, permette ai produttori di raggiungere un impianto idoneo a recuperare o smaltire i propri rifiuti; in altre parole, l’intermediario è l’anello di congiunzione tra i principali attori del ciclo di gestione del rifiuto.

Non può riscontrarsi, dunque, alcuna possibile associazione tra la figura dell’intermediario nella gestione di rifiuti e quella del mediatore ai sensi dell’articolo 1754 Codice civile — ossia colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare — che identifica un’attività diversa, non applicabile al contesto in questione.

È evidente, pertanto, che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso in questione, non sussista alcuna sostanziale differenza tra la figura di “procacciatore” e quella di “intermediario”, poiché nell’ambito di riferimento qualsiasi attività di mediazione può essere ricondotta nella seconda categoria; il soggetto, peraltro, sarà gravato dell’obbligo di iscrizione all’apposito albo, atteso che si tratta di una figura professionale che opera in un difficile contesto tecnico-giuridico, che richiede un’adeguata preparazione professionale nonché la specifica conoscenza delle caratteristiche dei rifiuti di cui si occupa e delle esigenze di movimentazione e di destinazione necessarie.

Ciò premesso, va sottolineato come sia altrettanto incontrovertibile che, in capo all’intermediario, viga — al contrario di quanto affermato dal ricorrente — un onere di vigilanza e di controllo in merito al possesso, da parte del soggetto deputato allo smaltimento dei rifiuti, delle dovute autorizzazioni e qualifiche, atteso che, per espressa previsione di legge (articolo 183, comma 1, lettera N del Dlgs. 152/2006), l’attività di intermediazione, pur senza detenzione, rientra nell’ambito della gestione dei rifiuti.

Ciò discende dall’ormai consolidato principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti: tale responsabilità grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo gli stessi investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Siffatto principio discende dal combinato disposto di cui agli articoli 178 e 188, Dlgs n. 152/2006, e più in generale dai principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”, di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l’estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione (tra le tante, Sezione 3, Sentenza n. 5912 dell’11 dicembre 2019 Rv. 278411 — 01).

… ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies Codice penale, è necessario e sufficiente che l’agente ponga in essere anche una sola delle condotte (o una parte di esse) descritte dalla norma, nella consapevolezza della abusività della condotta e del contesto nel quale essa si inserisce.

Sentenza Corte di Cassazione del 3 agosto 2022, n. 30582

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